Art. 3-bis L. 91/1992 (nuovo)
Art. 4 e 14 L. 91/1992 (novellati)
Art. 19-bis D.lgs. 150/2011 (modificato)
Artt. 1-bis e 1-ter (conversione)
Art. 19-bis D.lgs. 150/2011 (modificato)
Artt. 1-bis e 1-ter (conversione)
Se non rientri nelle eccezioni (es. ascendente solo italiano; genitore residente 2 anni in Italia prima della nascita), l’automatismo non si applica e l’istanza potrebbe non condurre al riconoscimento. Valuta alternative (es. naturalizzazione) o profili probatori.
Sì: rientra nella deroga se l’ufficio ha comunicato l’appuntamento entro il 27/03/2025 e la domanda è presentata nel giorno assegnato.
Non sono ammessi prova testimoniale e giuramento; occorre dimostrare documentalmente l’assenza di cause ostative. Preparare un fascicolo completo diventa decisivo.
È necessaria una dichiarazione dei genitori/tutore e, alternativamente, 2 anni di residenza in Italia dopo la dichiarazione o la dichiarazione entro 1 anno dalla nascita/filiazione. Esiste una finestra transitoria fino al 31/05/2026 per alcuni casi.
Disclaimer Legale: Questa pagina fornisce informazioni generali sulla normativa in materia di cittadinanza italiana e non costituisce consulenza legale personalizzata. Le situazioni individuali possono presentare caratteristiche specifiche che richiedono una valutazione legale approfondita. L'Avvocato Tiziano Bettoni declina ogni responsabilità per l'uso improprio di queste informazioni.